
Cosa sono e come funzionano le Aste giudiziarie
Che cos'è un asta giudiziaria??
Un’asta giudiziaria è un procedimento giudiziale con cui un bene, mobile o immobile, viene sottoposto a vendita coatta (indipendente dalla volontà del proprietario). La vendita giudiziaria, non è altro che la parte finale del procedimento esecutivo o fallimentare, avente come scopo il recupero della somma dovuta dal debitore al creditore, così da procedere al pagamento di quest'ultimo fino alla corrispondenza del credito da lui vantato.
Le aste giudiziarie, come si è detto, possono derivare da due differenti procedure:
Come funzionano le Procedure Esecutive
La procedura esecutiva, ha luogo a seguito del pignoramento del bene, ossia l'atto con il quale si apre l'espropriazione immobiliare.
Più precisamente, decorsi inutilmente i 10 giorni previsti dal precetto ex art. 480 c.p.c. notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo, aventi il fine di permettere al debitore il pagamento e la conseguente estinzione del suo debito, ma entro un termine massimo di 90 giorni dalla notifica del precetto, il creditore individuato il bene immobile da aggredire così da soddisfare le proprie pretese, potrà procedere tramite l'ufficiale giudiziario, con la notifica al debitore e la successiva trascrizione dell'atto di pignoramento.
Una volta decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima dei dieci giorni dal pignoramento ingiunto ex art. 492 c.p.c., il creditore procedente dovrà fare istanza di vendita dell'immobile pignorato entro 45 dalla notifica pena l'inefficacia del pignoramento stesso.
A seguito dell'istanza di vendita o assegnazione, il giudice competente fissa l'udienza per l'autorizzazione alla vendita che potrà svolgersi all'incanto o senza incanto.
Come funziona una vendita senza incanto
La vendita senza incanto è, con la riforma del 2005, diventata un passaggio preliminare e necessario per poter procedere alla vendita all'incanto.
Essa ha inizio con la pubblicazione da parte del cancelliere, dell'avviso di vendita ex art 490 c.p.c., contenente gli estremi richiesti dal codice civile necessari all'individuazione dell'immobile oggetto della vendita, oltre una serie di indicazioni utili al potenziare acquirente per poter procedere all'offerta d'acquisto.
L'offerta d'acquisto, è un offerta irrevocabile nella quale si deve indicare : il prezzo offerto, il tempo ed il modo del pagamento oltre ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, da depositare in cancelleria a mezzo di dichiarazione scritta compilata personalmente o a mezzo di avvocato.
L'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa, annotando all'esterno a cura del cancelliere, il nome di chi materialmente ha provveduto al deposito, il nome del G.E. o del professionista delegato ex art. 591bis c.p.c., e la data dell'udienza fissata per l'apertura delle buste e conseguente esame dell'offerte.
Lo svolgimento della vendita è diverso se vi è un unica offerta o se ve ne siano più di una.
- Nell'eventualità di unica offerta, il giudice convoca sia le parti, che i creditori iscritti non intervenuti al fine di ascoltarli in ordine all'offerta.
Se questa è di importo pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, l'offerta è sicuramente accolta, mentre, se essa è inferiore al predetto importo in misura non superiore ad un quarto, il giudice potrà disporre la vendita nel caso in cui ritenga che non vi siano serie possibilità di conseguire un ricavato superiore bandendo una nuova vendita e non vi siano offerte di assegnazione ex art 588 c.p.c.
- Nell'eventualità che vi siano più offerte, il giudice dell'esecuzione comunica agli offerenti lo svolgimento di una gara sull'offerta più alta, secondo le modalità descritte dall'avviso di vendita. Anche in caso di più offerenti, tuttavia, il giudice non farà luogo alla vendita senza incanto e procederà all'assegnazione se sono state presentate istanze di assegnazione ex art.588 c.p.c., ed il prezzo indicato nella miglior offerta o il prezzo offerto all'esito della gara, è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'istanza di vendita.
Come funziona una vendita all'incanto
La vendita con incanto viene disposta dal giudice ai sensi dell'art 576 c.p.c. con ordinanza, resa pubblica dal cancelliere con modalità stabilite ex art 490 c.p.c.
Per partecipare all'incanto, aperto a tutti ad eccezione dello stesso debitore e dei soggetti indicati dall'art. 1471 c.c., è necessario versare una cauzione, somma che tuttavia verrà restituita all'offerente nel caso in cui questi non dovesse vincere l'asta, a meno che quest'ultimo non ometta di partecipare senza fornire un giustificato motivo.
In tal caso, la cauzione ex art. 580 c.p.c., è restituita solo nella parte dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma proveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
L'aggiudicazione è normalmente fatta all'ultimo maggiore offerente, tuttavia, essa non è definitiva.
E' infatti ammesso dalla legge che entro il termine perentorio di dieci giorni dall'aggiudicazione possano essere presentate nuove offerte maggiorate di almeno un quinto del prezzo raggiunto nell'incanto.
In questo caso, si assisterà alla riapertura della gara tra l'aggiudicatario e tutti coloro che abbiano presentato le nuove offerte unitamente agli offerenti del precedente incanto.
Come funzionano le aste derivanti da Procedure Fallimentari
Le modalità di vendita derivanti da procedure fallimentari, sono disciplinate dal legislatore, dall'art. 107 L.F., il quale, stabilendo che “ le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme e pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”, consente al curatore che abbia ottenuto autorizzazione dal giudice ed approvazione dai creditori, una libertà nel definirne le effettive condizioni imponendo unicamente che esse vengano svolte tramite non precisate “procedure competitive” che , seppur per questioni di pratica, vengono spesso ma volontariamente uniformate alle consolidate procedure esecutive, non hanno intrinsecamente le stesse garanzie ex lege di quest’ultime se non a seguito di una espressa disposizione dell’avviso di vendita.
Bisognerà, conseguentemente, procedere ad un attenta analisi dei requisiti stabiliti, caso per caso, dalla procedura fallimentare così da potersi uniformare alle prescrizioni richieste, ed evitare l'esclusione dell'offerta.
Come puoi vedere da questa sintetica e generale ricostruzione del funzionamento delle aste giudiziarie, la procedura di legge è irta di possibili insidie!
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